Art. 4.
(Normativa relativa al rilascio
della patente di guida).

      1. I costi di rilascio e di rinnovo delle patenti speciali di guida non possono superare, comparativamente per identici intervalli di tempo, i costi del rilascio e del rinnovo delle patenti ordinarie di guida.
      2. Le persone affette da epilessia in terapia e senza crisi da almeno un anno possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente speciale di guida per le categorie A o B per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni.
      3. I benefìci riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da invalidità, sono estesi a tutti i soggetti che, a causa della loro condizione patologica, non sono abilitati alla guida di un veicolo.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con proprio regolamento, apporta modifiche alla lettera d) del punto D dell'appendice II al titolo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti criteri:

          a) prevedere che le parole: «agli epilettici» siano sostituite dalle seguenti: «alle persone affette da epilessia»;

          b) prevedere che le parole: «o che abbiano sofferto in passato di epilessia» siano sostituite dalle seguenti: «da epilessia».

 

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      5. Il medico che diagnostica una crisi epilettica è tenuto a comunicare formalmente e per iscritto tale diagnosi alla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti, ai fini della conseguente sospensione della patente di guida e del riconoscimento dei benefìci previsti ai sensi del comma 3. Di tale comunicazione il medico è tenuto, altresì, a informare il soggetto affetto da epilessia.